ECHA/NR/22/10
Il glifosato è una sostanza classificata come gravemente dannosa per gli occhi e tossica per la vita acquatica con effetti a che perdurano a lungo nel tempo. Tuttavia, il 30 maggio scorso il RAC (Committee for Risk Assessment) di ECHAha rilevato che le prove scientifiche disponibili non soddisfano i criteri per classificare tale sostanza come tossica per organi bersaglio specifici o come sostanza cancerogena, mutagena o reprotossica.
Per formulare il proprio parere il RAC ha valutato le proprietà pericolose del glifosato in base ai criteri del regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) e ha preso in considerazione un'ampia mole di dati scientifici e molte centinaia di commenti ricevuti durante le consultazioni. Il comitato ha quindi deciso di mantenere inalterata l’attuale classificazione del glifosato, concludendo nuovamente che la classificazione del glifosato come cancerogeno non è giustificata.
Il parere adottato sarà pubblicato sul sito web dell'ECHA e inviato alla Commissione europea e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) entro la metà di agosto. L'EFSA effettuerà la propria valutazione del rischio del glifosato, che dovrebbe essere pronta nel luglio 2023. La Commissione europea analizzerà le conclusioni dell'EFSA e la relazione di valutazione del rinnovo preparata da Svezia, Francia, Ungheria e Paesi Bassi, gli Stati membri che stanno effettuando una valutazione sul glifosato. La Commissione presenterà quindi agli Stati membri una relazione sul rinnovo e una bozza di regolamento per decidere se l'approvazione del glifosato può essere rinnovata o meno.
Le disposizioni stabilite dal REACH coinvolgono tutti i soggetti che producono e/o fabbricano, importano, usano, forniscono non solo prodotti chimici (sostanze, miscele), ma anche i prodotti coinvolti in altri tipi di attività industriali, quali, ad esempio, prodotti per la pulizia, vernici, cosmetici, candele, così come articoli come abbigliamento, mobili, giocattoli, articoli per l’infanzia, apparecchiature elettriche, ecc. Anche le aziende che non sono responsabili della prima immissione dei prodotti sul mercato europeo (esempio: i distributori, gli utilizzatori a valle, ecc.), hanno il loro ruolo rispetto al REACH.
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