RECEPIMENTO DIRETTIVA 2020/2089/UE con DM 30 GIUGNO 2022

 

La Direttiva 2009/48/CE  nell’Allegato II stabilisce un divieto generale di utilizzare 55 fragranze allergizzanti nei giocattoli, elencate nella tabella di cui all’allegato II, parte III, punto 11, primo paragrafo, della medesima direttiva, per proteggere i bambini dalle allergie che tali fragranze possono provocare se utilizzate nei giocattoli.

Un’indagine sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti per bambini condotta dall’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente ha evidenziato la presenza di fragranze allergizzanti nei giocattoli (argille da modellare, slime, bambola, orsacchiotto ed elastici di gomma).

Una sostanza allergenica resta sempre tale a prescindere da dove venga utilizzata. Tale «proprietà intrinseca» sussiste pertanto indipendentemente dal fatto che la sostanza allergenica sia utilizzata nei prodotti cosmetici o nei giocattoli

Il DM 30/06/2022 recepisce la Direttiva 2020/2089/UE delle Commissione del 11/12/2020 che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nel giocattolo.

In particolare il Decreto introduce modifiche importanti:

Allegato II parte III primo paragrafo  del DL 11/04/2011 n. 54, nella tabella sono aggiunte le seguenti voci:

    Nr.                 Denominazione della fragranza allergizzante                 Numero CAS 

   << (56)          Atranolo (2.6 diidrossi-4-metil-benzaldeide)                            526-37-4

    (57)              Cloratranolo (3-cloro-2.6 diidrossi-4-metil-benzaldeide)     57074-21-2

    (58)              Metileptin carbonato                                                                       111-12-6>>;

 

All’Allegato II, parte III, terzo paragrafo del DL 11/04/2011 n. 54, nella tabella la voce 10 è stata soppressa

Queste disposizioni si applicano dal 05/07/2022.